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Scheda · Atto 4 di 6

Ti è arrivato un pignoramento della casa o di un altro immobile

Che cosa succede dopo la notifica, che cosa controllare e fino a quando puoi intervenire.

Vale per te se il creditore ha pignorato la casa, un terreno o un altro immobile di tua proprietà. Quando inizia l’esecuzione

Sei un consumatore? Le tutele in più, per esempio il controllo delle clausole abusive, sono nella scheda dell’Osservatorio consumatore.

Sei un garante? Le difese che hai come fideiussore sono nella scheda dell’Osservatorio fideiussioni.

Che cos’è

Il pignoramento immobiliare è l’atto con cui il creditore sottopone a esecuzione forzata un immobile. Ti viene notificato e poi è trascritto nei registri immobiliari. Entro quindici giorni dalla consegna dell’atto il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura, altrimenti il pignoramento perde efficacia.

Il pignoramento non ti toglie subito la casa. Con la tua famiglia puoi continuare ad abitarla fino al decreto con cui il giudice la trasferisce all’acquirente, salvo che tu ostacoli le visite, non la conservi in buono stato o violi gli altri obblighi che la legge ti impone.

Entro quarantacinque giorni dal pignoramento il creditore deve chiedere la vendita, altrimenti il pignoramento perde efficacia. Nello stesso termine, prorogabile una sola volta per giusti motivi fino a ulteriori quarantacinque giorni, deve depositare la documentazione catastale e ipotecaria: se manca, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento, sentite le parti. Il giudice nomina poi un esperto per la stima e un custode. Lo stesso giudice fissa l’udienza in cui si decide sulla vendita.

Come lo riconosci

L’atto ti arriva con la notifica dell’ufficiale giudiziario. Indica l’immobile con i dati catastali e richiama il titolo esecutivo e il precetto.

FAC-SIMILE
TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ]
Ufficio esecuzioni immobiliari
ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

[CREDITORE], in forza del [TITOLO ESECUTIVO] e del precetto notificato il [DATA], per il credito di € [IMPORTO],

SOTTOPONE A PIGNORAMENTO l’immobile sito in [COMUNE], [INDIRIZZO], identificato al catasto fabbricati al foglio [N.], particella [N.], subalterno [N.], di proprietà di [DEBITORE].

INGIUNGE il debitore ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito il bene pignorato e i suoi frutti.

AVVERTE il debitore che può chiedere di sostituire al bene pignorato una somma di denaro, depositando l’istanza con almeno un sesto del credito prima che sia disposta la vendita.

[Città], [data] · Avv. [NOME]

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno [DATA] ho notificato il presente atto a [DEBITORE] e l’ho consegnato per la trascrizione.

Fac-simile con dati inventati. L’impaginazione cambia da un avvocato all’altro.
  1. 1Il titolo e il precetto. Controlla che siano indicati e che il pignoramento sia arrivato entro novanta giorni dalla notifica del precetto. Il termine resta sospeso se hai fatto opposizione al precetto o se il creditore ha chiesto la ricerca telematica dei tuoi beni.
  2. 2L’immobile. Verifica i dati catastali: devono corrispondere all’immobile e alle pertinenze, come cantina e box.
  3. 3La conversione. È la possibilità di pagare il debito, anche a rate, sostituendo l’immobile con una somma di denaro. Va chiesta prima che il giudice disponga la vendita.
  4. 4La notifica e la trascrizione. Dalla notifica decorrono i termini per contestare i vizi dell’atto. La trascrizione rende il pignoramento opponibile a chi acquista diritti sull’immobile dopo di essa.

Che cosa controllare subito

  1. 1

    Puoi restare in casa

    Tu e i familiari che vivono con te non perdete il possesso della casa fino al decreto di trasferimento. Devi però consentire, d’accordo con il custode, le visite di chi vuole comprare. Devi anche conservare l’immobile in buono stato, altrimenti il giudice può ordinare prima la liberazione. Se invece l’immobile non è abitato da te e dalla tua famiglia, il giudice ne ordina la liberazione al più tardi con l’ordinanza che autorizza la vendita.

    Art. 560 c.p.c.

  2. 2

    La conversione del pignoramento

    Prima che sia disposta la vendita puoi chiedere di sostituire l’immobile con una somma pari a quanto devi al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, con interessi e spese, più le spese della procedura. Con l’istanza devi depositare almeno un sesto del credito del pignorante e degli intervenuti. Per giustificati motivi il giudice può concedere rate mensili fino a quarantotto mesi, maggiorate degli interessi. Se un versamento manca o una rata ritarda di oltre trenta giorni, le somme già versate restano vincolate alla procedura e, su richiesta di un creditore munito di titolo, il giudice dispone la vendita. L’istanza si può presentare una sola volta.

    Art. 495 c.p.c.

  3. 3

    Il credito aggiornato

    Non oltre trenta giorni prima dell’udienza sulla vendita il creditore deve depositare un atto, che prima ti notifica, con il credito residuo, gli interessi e le spese. Se non lo fa, ai fini della conversione il credito resta fissato nell’importo del precetto, con i soli interessi legali e le spese successive.

    Art. 569, comma 1, c.p.c.

  4. 4

    La stima e il custode

    Il giudice nomina un esperto che stima l’immobile e un custode, di regola diverso da te. Il giudice determina il valore dell’immobile in base al valore di mercato, tenendo conto della stima e degli elementi forniti dalle parti: se la stima non ti convince, fai valere le tue osservazioni. Collabora con il custode, che ha il compito di conservare l’immobile e mostrarlo a chi vuole comprare.

    Artt. 559, 568 e 569 c.p.c.

  5. 5

    Le contestazioni all’udienza

    All’udienza per l’autorizzazione della vendita puoi fare osservazioni sui tempi e sulle modalità della vendita. Le opposizioni agli atti esecutivi vanno proposte, a pena di decadenza, in quell’udienza, se non è già scaduto il termine di venti giorni dal singolo atto: per contestare un atto non aspettare l’udienza.

    Artt. 569 e 617 c.p.c.

Se i termini sono già passati

Se il giudice ha già disposto la vendita, la conversione non è più possibile e l’opposizione all’esecuzione è ammessa solo per fatti sopravvenuti o se dimostri di non averla potuta proporre prima per causa a te non imputabile.

Resta la sospensione che il giudice può disporre, sentito il debitore, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo, per esempio dopo un accordo di pagamento. Dura fino a ventiquattro mesi, si ottiene una sola volta e va chiesta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per le offerte.

Che cosa succede quando la vendita è fissata è spiegato nella scheda sull’avviso di vendita.

Artt. 495, 615 e 624-bis c.p.c.

I termini

Che cosaEntro quandoFonte
Iscrizione a ruolo da parte del creditore, a pena di inefficacia del pignoramento15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramentoArt. 557 c.p.c.
Istanza di vendita e documentazione del creditore45 giorni dal pignoramento, con una sola proroga fino a ulteriori 45 per la documentazioneArtt. 497 e 567 c.p.c.
Atto del creditore con il credito residuoNon oltre 30 giorni prima dell’udienza sulla venditaArt. 569 c.p.c.
Conversione del pignoramentoPrima che sia disposta la venditaArt. 495 c.p.c.
Opposizioni agli atti esecutiviAll’udienza per l’autorizzazione della vendita, se non sono già scaduti i 20 giorni dall’attoArtt. 569 e 617 c.p.c.
Opposizione all’esecuzionePrima che sia disposta la vendita, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabileArt. 615 c.p.c.

I provvedimenti in archivio

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Le norme

Le parole della scheda

Le schede collegate

Aggiornata al 23 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.