Scheda · Atto 5 di 6
Ti è arrivato un pignoramento della quota di una s.r.l.
Come si pignora la quota, come si vende e che cosa puoi ancora fare.
Vale per te se il creditore ha pignorato la quota che hai in una società a responsabilità limitata. Quando inizia l’esecuzione
Sei un consumatore? Il controllo delle clausole abusive vale anche quando è pignorata una quota. Le regole sono nella scheda dell’Osservatorio consumatore.
Sei un garante? Le difese che hai come fideiussore sono nella scheda dell’Osservatorio fideiussioni.
Che cos’è
La quota di una società a responsabilità limitata si può pignorare come gli altri beni del debitore. Il pignoramento si esegue con la notifica a te e alla società e con la successiva iscrizione nel registro delle imprese.
Dal pignoramento la quota resta destinata alla soddisfazione dei creditori. Se la vendi o la sottoponi a vincoli dopo il pignoramento, questi atti non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Il giudice dispone poi la vendita con un’ordinanza, che il creditore deve notificare alla società. Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, tu e la società non vi accordate sulla vendita, la quota si vende all’incanto, cioè all’asta con rilanci. La vendita resta però senza effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo.
Come lo riconosci
L’atto è notificato a te e alla società. Indica la società, la quota pignorata, il titolo esecutivo e il precetto.
[CREDITORE], in forza del [TITOLO ESECUTIVO] e del precetto notificato il [DATA], per il credito di € [IMPORTO],
PIGNORA la quota di partecipazione pari al [PERCENTUALE]% del capitale di [SOCIETÀ] s.r.l., con sede in [CITTÀ], intestata a [DEBITORE].
INGIUNGE il debitore ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito la quota pignorata e i suoi frutti.
AVVERTE il debitore che può chiedere di sostituire alla quota pignorata una somma di denaro, depositando l’istanza con almeno un sesto del credito prima che sia disposta la vendita.
[Città], [data] · Avv. [NOME]
Il giorno [DATA] ho notificato il presente atto a [DEBITORE] e a [SOCIETÀ] s.r.l., in persona del legale rappresentante.
- 1Il titolo e il precetto. Controlla che siano indicati e che il pignoramento sia arrivato entro novanta giorni dalla notifica del precetto. Il termine resta sospeso se hai fatto opposizione al precetto o se il creditore ha chiesto la ricerca telematica dei tuoi beni.
- 2La quota. Controlla che la società e la percentuale corrispondano alla tua partecipazione.
- 3La conversione. È la possibilità di pagare il debito sostituendo la quota con una somma di denaro. Va chiesta prima che il giudice disponga la vendita.
- 4Le notifiche e l’iscrizione. Il pignoramento si esegue con la notifica a te e alla società e con l’iscrizione nel registro delle imprese. I vizi dei singoli atti si contestano entro venti giorni dal loro compimento.
Che cosa controllare subito
- 1
Il recesso dopo il pignoramento: la decisione del Tribunale di Brescia
Per il Tribunale di Brescia il recesso comunicato dal socio dopo il pignoramento della quota non fa venir meno l’esecuzione. Secondo la sentenza il recesso ha una portata equivalente a un atto di disposizione, perché mira a sottrarre la quota alla soddisfazione dei creditori: il diritto resta «congelato» fino alla fine della procedura. Il Tribunale ha quindi revocato l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva chiuso la procedura e ha ripristinato la procedura e il vincolo sulla quota. Ha ritenuto irrilevante verificare se il recesso rispettasse le condizioni previste dallo statuto. È la decisione di un singolo tribunale: la legge non regola espressamente il caso.
Trib. Brescia, sent. 17 febbraio 2026, n. 1970 · Art. 2913 c.c.
- 2
Se lo statuto limita il trasferimento
Se lo statuto subordina il trasferimento della quota, per esempio, al gradimento degli altri soci e manca l’accordo fra il creditore, te e la società, la vendita avviene all’incanto, cioè all’asta con rilanci. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione la società può presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo: in quel caso la vendita resta senza effetto.
Art. 2471, comma 3, c.c.
- 3
La conversione
Prima che sia disposta la vendita puoi chiedere di sostituire alla quota una somma pari a quanto devi al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, con interessi e spese, più le spese della procedura. Con l’istanza devi depositare almeno un sesto del credito del pignorante e degli intervenuti. L’istanza si può presentare una sola volta.
Art. 495 c.p.c.
- 4
Le contestazioni
I vizi del pignoramento e degli altri atti si contestano con l’opposizione agli atti esecutivi, entro venti giorni dal compimento dell’atto. Il diritto del creditore di procedere si contesta con l’opposizione all’esecuzione, che non è ammessa dopo che è stata disposta la vendita, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabile.
Artt. 615 e 617 c.p.c.
- 5
Gli atti del delegato alla vendita
Se il giudice delega la vendita a un professionista, contro i suoi atti si propone reclamo al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dal compimento dell’atto o da quando ne hai avuto conoscenza. Contro la decisione sul reclamo si propone l’opposizione agli atti esecutivi.
Art. 534-ter c.p.c.
Se i termini sono già passati
Dopo che il giudice ha disposto la vendita la conversione non è più possibile e l’opposizione all’esecuzione è ammessa solo per fatti sopravvenuti o se dimostri di non averla potuta proporre prima per causa a te non imputabile.
Resta la sospensione che il giudice può disporre, sentito il debitore, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo, per esempio dopo un accordo di pagamento. Dura fino a ventiquattro mesi e si ottiene una sola volta. Va chiesta prima della vendita e con anticipo, perché il termine dipende dal modo in cui il giudice ha disposto la vendita.
Le nullità degli atti che hanno preceduto la vendita non hanno effetto nei confronti di chi acquista la quota, salvo che l’acquirente si sia accordato in modo fraudolento con il creditore che ha promosso l’esecuzione.
Artt. 495, 615 e 624-bis c.p.c. · Art. 2929 c.c.
I termini
| Che cosa | Entro quando | Fonte |
|---|---|---|
| Opposizione ai vizi degli atti | 20 giorni dal compimento dell’atto | Art. 617 c.p.c. |
| Conversione del pignoramento | Prima che sia disposta la vendita | Art. 495 c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione | Prima che sia disposta la vendita, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabile | Art. 615 c.p.c. |
| Altro acquirente presentato dalla società, se la quota non è liberamente trasferibile | 10 giorni dall’aggiudicazione | Art. 2471 c.c. |
I provvedimenti in archivio
Tutto l'archivio →- 21 settembre 2021 · Corte di cassazione, Sezioni Unite civiliSe il titolo cade durante l’esecuzione: chi paga le spese e dove si chiedono i danniCaducazione del titolo giudiziale non definitivo nel corso dell’opposizione all’esecuzione e sede della domanda di danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c.
- 13 aprile 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileSe il giudice chiude in anticipo l’esecuzione, si reagisce solo con l’opposizione agli attiRimedio contro i provvedimenti di chiusura anticipata («estinzione atipica») del processo esecutivo: opposizione agli atti esecutivi o reclamo ex art. 630 c.p.c.
- 30 giugno 2025 · Corte di cassazione, Terza sezione civileOttenuta la sospensione, se nessuno avvia la causa di merito l’esecuzione si estingueOpposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. con sospensione concessa dal collegio in sede di reclamo e giudizio di merito non introdotto: estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c.
- 27 ottobre 2025 · Corte di cassazione, Terza sezione civileCopie senza attestazione di conformità: il pignoramento perde efficacia e non si può rimediareRinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.) sull’iscrizione a ruolo di un’espropriazione immobiliare con copie del precetto e del pignoramento prive di attestazione di conformità (artt. 557 e 543 c.p.c.): inefficacia del pignoramento o mera irregolarità sanabile.
- 16 settembre 2024 · Corte di cassazione, Terza sezione civileLa quota di s.r.l. si pignora notificando alla società e iscrivendo il pignoramento nel registro delle imprese, anche se è intestata a una fiduciariaPignoramento eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) su una quota di s.r.l. intestata a una società fiduciaria per conto del debitore: chiusura anticipata della procedura e opposizione della creditrice.
- 16 aprile 2026 · Tribunale di BellunoLa quota di s.r.l. non può essere assegnata al creditore al solo valore nominale, senza stimaOpposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione mobiliare che ha assegnato alla creditrice il 75% del capitale di una s.r.l. al valore nominale di 19.500 euro, a fronte di un credito di oltre 636.000 euro: mancata partecipazione dell’esecutata all’udienza dell’art. 530 c.p.c.
Le norme
- Art. 495 c.p.c.Conversione del pignoramento
- Art. 534-bis c.p.c.Delega delle operazioni di vendita
- Art. 534-ter c.p.c.Ricorso al giudice dell’esecuzione
- Art. 615 c.p.c.Forma dell’opposizione
- Art. 617 c.p.c.Forma dell’opposizione
- Art. 624-bis c.p.c.Sospensione su istanza delle parti
- Art. 2469 c.c.Trasferimento delle partecipazioni
- Art. 2471 c.c.Espropriazione della partecipazione
- Art. 2473 c.c.Recesso del socio
- Art. 2913 c.c.Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
- Art. 2915 c.c.Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
- Art. 2929 c.c.Nullità del processo esecutivo
Le parole della scheda
Le schede collegate
Aggiornata al 23 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.