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Scheda · Atto 5 di 6

Ti è arrivato un pignoramento della quota di una s.r.l.

Come si pignora la quota, come si vende e che cosa puoi ancora fare.

Vale per te se il creditore ha pignorato la quota che hai in una società a responsabilità limitata. Quando inizia l’esecuzione

Sei un consumatore? Il controllo delle clausole abusive vale anche quando è pignorata una quota. Le regole sono nella scheda dell’Osservatorio consumatore.

Sei un garante? Le difese che hai come fideiussore sono nella scheda dell’Osservatorio fideiussioni.

Che cos’è

La quota di una società a responsabilità limitata si può pignorare come gli altri beni del debitore. Il pignoramento si esegue con la notifica a te e alla società e con la successiva iscrizione nel registro delle imprese.

Dal pignoramento la quota resta destinata alla soddisfazione dei creditori. Se la vendi o la sottoponi a vincoli dopo il pignoramento, questi atti non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Il giudice dispone poi la vendita con un’ordinanza, che il creditore deve notificare alla società. Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, tu e la società non vi accordate sulla vendita, la quota si vende all’incanto, cioè all’asta con rilanci. La vendita resta però senza effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo.

Come lo riconosci

L’atto è notificato a te e alla società. Indica la società, la quota pignorata, il titolo esecutivo e il precetto.

FAC-SIMILE
TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ]
Ufficio esecuzioni mobiliari
ATTO DI PIGNORAMENTO DI QUOTA DI S.R.L.

[CREDITORE], in forza del [TITOLO ESECUTIVO] e del precetto notificato il [DATA], per il credito di € [IMPORTO],

PIGNORA la quota di partecipazione pari al [PERCENTUALE]% del capitale di [SOCIETÀ] s.r.l., con sede in [CITTÀ], intestata a [DEBITORE].

INGIUNGE il debitore ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito la quota pignorata e i suoi frutti.

AVVERTE il debitore che può chiedere di sostituire alla quota pignorata una somma di denaro, depositando l’istanza con almeno un sesto del credito prima che sia disposta la vendita.

[Città], [data] · Avv. [NOME]

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno [DATA] ho notificato il presente atto a [DEBITORE] e a [SOCIETÀ] s.r.l., in persona del legale rappresentante.

Fac-simile con dati inventati. L’impaginazione cambia da un avvocato all’altro.
  1. 1Il titolo e il precetto. Controlla che siano indicati e che il pignoramento sia arrivato entro novanta giorni dalla notifica del precetto. Il termine resta sospeso se hai fatto opposizione al precetto o se il creditore ha chiesto la ricerca telematica dei tuoi beni.
  2. 2La quota. Controlla che la società e la percentuale corrispondano alla tua partecipazione.
  3. 3La conversione. È la possibilità di pagare il debito sostituendo la quota con una somma di denaro. Va chiesta prima che il giudice disponga la vendita.
  4. 4Le notifiche e l’iscrizione. Il pignoramento si esegue con la notifica a te e alla società e con l’iscrizione nel registro delle imprese. I vizi dei singoli atti si contestano entro venti giorni dal loro compimento.

Che cosa controllare subito

  1. 1

    Il recesso dopo il pignoramento: la decisione del Tribunale di Brescia

    Per il Tribunale di Brescia il recesso comunicato dal socio dopo il pignoramento della quota non fa venir meno l’esecuzione. Secondo la sentenza il recesso ha una portata equivalente a un atto di disposizione, perché mira a sottrarre la quota alla soddisfazione dei creditori: il diritto resta «congelato» fino alla fine della procedura. Il Tribunale ha quindi revocato l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva chiuso la procedura e ha ripristinato la procedura e il vincolo sulla quota. Ha ritenuto irrilevante verificare se il recesso rispettasse le condizioni previste dallo statuto. È la decisione di un singolo tribunale: la legge non regola espressamente il caso.

    Trib. Brescia, sent. 17 febbraio 2026, n. 1970 · Art. 2913 c.c.

  2. 2

    Se lo statuto limita il trasferimento

    Se lo statuto subordina il trasferimento della quota, per esempio, al gradimento degli altri soci e manca l’accordo fra il creditore, te e la società, la vendita avviene all’incanto, cioè all’asta con rilanci. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione la società può presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo: in quel caso la vendita resta senza effetto.

    Art. 2471, comma 3, c.c.

  3. 3

    La conversione

    Prima che sia disposta la vendita puoi chiedere di sostituire alla quota una somma pari a quanto devi al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, con interessi e spese, più le spese della procedura. Con l’istanza devi depositare almeno un sesto del credito del pignorante e degli intervenuti. L’istanza si può presentare una sola volta.

    Art. 495 c.p.c.

  4. 4

    Le contestazioni

    I vizi del pignoramento e degli altri atti si contestano con l’opposizione agli atti esecutivi, entro venti giorni dal compimento dell’atto. Il diritto del creditore di procedere si contesta con l’opposizione all’esecuzione, che non è ammessa dopo che è stata disposta la vendita, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabile.

    Artt. 615 e 617 c.p.c.

  5. 5

    Gli atti del delegato alla vendita

    Se il giudice delega la vendita a un professionista, contro i suoi atti si propone reclamo al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dal compimento dell’atto o da quando ne hai avuto conoscenza. Contro la decisione sul reclamo si propone l’opposizione agli atti esecutivi.

    Art. 534-ter c.p.c.

Se i termini sono già passati

Dopo che il giudice ha disposto la vendita la conversione non è più possibile e l’opposizione all’esecuzione è ammessa solo per fatti sopravvenuti o se dimostri di non averla potuta proporre prima per causa a te non imputabile.

Resta la sospensione che il giudice può disporre, sentito il debitore, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo, per esempio dopo un accordo di pagamento. Dura fino a ventiquattro mesi e si ottiene una sola volta. Va chiesta prima della vendita e con anticipo, perché il termine dipende dal modo in cui il giudice ha disposto la vendita.

Le nullità degli atti che hanno preceduto la vendita non hanno effetto nei confronti di chi acquista la quota, salvo che l’acquirente si sia accordato in modo fraudolento con il creditore che ha promosso l’esecuzione.

Artt. 495, 615 e 624-bis c.p.c. · Art. 2929 c.c.

I termini

Che cosaEntro quandoFonte
Opposizione ai vizi degli atti20 giorni dal compimento dell’attoArt. 617 c.p.c.
Conversione del pignoramentoPrima che sia disposta la venditaArt. 495 c.p.c.
Opposizione all’esecuzionePrima che sia disposta la vendita, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabileArt. 615 c.p.c.
Altro acquirente presentato dalla società, se la quota non è liberamente trasferibile10 giorni dall’aggiudicazioneArt. 2471 c.c.

I provvedimenti in archivio

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Le norme

Le parole della scheda

Le schede collegate

Aggiornata al 23 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.