Scheda · Atto 3 di 6
Ti è arrivato un pignoramento del conto corrente
Che cosa resta bloccato, quali somme sono protette e che cosa succede all’udienza.
Vale per te se il creditore ha pignorato le somme sul tuo conto bancario o postale. Quando inizia l’esecuzione
Sei un consumatore? Le tutele in più, per esempio il controllo delle clausole abusive, sono nella scheda dell’Osservatorio consumatore.
Sei un garante? Le difese che hai come fideiussore sono nella scheda dell’Osservatorio fideiussioni.
Che cos’è
Quando il creditore pignora il conto, il terzo è la banca o Poste Italiane. L’atto è notificato a te e al terzo.
Dal giorno della notifica la banca deve custodire le somme e non può pagartele senza un ordine del giudice. Il vincolo copre il credito indicato nel precetto, aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per quelli da 1.100,01 a 3.200 euro e della metà per quelli superiori. Le somme che superano questo limite restano a tua disposizione.
All’udienza il giudice dell’esecuzione, se la banca ha dichiarato le somme, le assegna al creditore nei limiti del credito e delle spese.
Come lo riconosci
L’atto ti arriva con la notifica dell’ufficiale giudiziario o per posta. Spesso te ne accorgi prima dalla banca, che blocca le somme dal giorno in cui riceve l’atto.
[CREDITORE], in forza del [TITOLO ESECUTIVO] e del precetto notificato il [DATA], per il credito di € [IMPORTO],
PIGNORA le somme dovute da [BANCA / POSTE ITALIANE] a [DEBITORE] a qualsiasi titolo, in particolare sul conto corrente n. [NUMERO], nei limiti di legge, con l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
INGIUNGE il debitore ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate.
CITA [DEBITORE] a comparire all’udienza del [DATA] davanti al giudice dell’esecuzione di [CITTÀ].
INVITA il terzo a comunicare entro dieci giorni, con raccomandata o PEC, la dichiarazione delle somme di cui è debitore.
[Città], [data] · Avv. [NOME]
- 1Il titolo e il precetto. L’atto deve indicare il credito, il titolo esecutivo e il precetto. Controlla che il pignoramento sia arrivato entro novanta giorni dalla notifica del precetto. Il termine resta sospeso se hai fatto opposizione al precetto o se il creditore ha chiesto la ricerca telematica dei tuoi beni.
- 2La banca e le somme. L’atto può indicare le somme anche in modo generico. Il creditore può aver trovato la banca con la ricerca telematica dei beni, che l’ufficiale giudiziario svolge anche nell’archivio dei rapporti finanziari.
- 3L’udienza. È il giorno in cui il giudice decide sull’assegnazione. Porta gli estratti conto, che mostrano la natura e la data degli accrediti.
- 4La dichiarazione della banca. La banca dichiara al creditore quali somme ti deve. Se non la rende e, all’udienza successiva fissata dal giudice, non compare o si rifiuta di renderla, il credito indicato dal creditore si considera non contestato, purché sia identificabile.
Che cosa controllare subito
- 1
Stipendio e pensione accreditati prima del pignoramento
Se sul conto arrivano stipendio o pensione, conta la data dell’accredito. Le somme accreditate prima del pignoramento si possono pignorare solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale: fino a quell’importo gli obblighi della banca non operano.
Art. 545, comma 8, c.p.c. · Art. 546, comma 1, c.p.c.
- 2
Gli accrediti dal giorno del pignoramento
Lo stipendio e la pensione accreditati dal giorno del pignoramento in poi si possono pignorare solo nei limiti previsti per lo stipendio e la pensione. Per un credito ordinario il limite è un quinto, mentre sulla pensione resta libero il doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Art. 545, commi 7 e 8, c.p.c. · Art. 546, comma 1, c.p.c.
- 3
Se i limiti non sono rispettati
Il pignoramento che supera questi limiti è parzialmente inefficace e il giudice lo rileva anche d’ufficio. Conviene comunque segnalarlo all’udienza, con gli estratti conto.
Art. 545, ultimo comma, c.p.c.
- 4
Se il creditore ha pignorato presso più banche
Puoi chiedere al giudice la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di qualcuno di essi. Il giudice, convocate le parti, provvede entro venti giorni dalla tua istanza.
Art. 546, comma 2, c.p.c.
- 5
Se il creditore non iscrive a ruolo la procedura
Il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura entro trenta giorni dalla consegna dell’atto notificato. Entro l’udienza deve anche notificare alla banca l’avviso dell’iscrizione e depositarlo nel fascicolo. Se non lo fa, il pignoramento perde efficacia e gli obblighi del terzo cessano al più tardi alla data dell’udienza. Se paghi prima della scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo, il creditore deve comunicarlo subito a te e alla banca: gli obblighi del terzo cessano dal giorno in cui il terzo riceve la comunicazione.
Art. 543 c.p.c.
- 6
La conversione
Prima che il giudice assegni le somme puoi chiedere di sostituire alle somme pignorate una somma pari a quanto devi al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, con interessi e spese, più le spese della procedura. Con l’istanza devi depositare almeno un sesto del credito del pignorante e degli intervenuti. La legge prevede le rate mensili, fino a quarantotto mesi, solo quando sono pignorati immobili o cose mobili, non quando sono pignorate somme. L’istanza si può presentare una sola volta.
Art. 495 c.p.c.
Se i termini sono già passati
Se il giudice ha già assegnato le somme, la banca le versa al creditore. L’ordinanza di assegnazione si contesta per i suoi vizi con l’opposizione agli atti esecutivi, entro venti giorni.
Dopo l’assegnazione l’opposizione all’esecuzione non è più ammessa, salvo che si fondi su fatti sopravvenuti o che tu dimostri di non averla potuta proporre prima per causa a te non imputabile. Dopo la dichiarazione del terzo i creditori non possono più chiedere, neppure tutti insieme, la sospensione della procedura.
Artt. 615, 617 e 624-bis c.p.c.
I termini
| Che cosa | Entro quando | Fonte |
|---|---|---|
| Dichiarazione del terzo al creditore | Entro 10 giorni, con raccomandata o PEC | Art. 543 c.p.c. |
| Iscrizione a ruolo da parte del creditore, a pena di inefficacia del pignoramento | 30 giorni dalla consegna dell’atto notificato | Art. 543 c.p.c. |
| Conversione del pignoramento | Prima che sia disposta l’assegnazione | Art. 495 c.p.c. |
| Opposizione ai vizi dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione | 20 giorni dal giorno in cui l’atto è stato compiuto | Art. 617 c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione | Prima che sia disposta l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabile | Art. 615 c.p.c. |
I provvedimenti in archivio
Tutto l'archivio →- 21 settembre 2021 · Corte di cassazione, Sezioni Unite civiliSe il titolo cade durante l’esecuzione: chi paga le spese e dove si chiedono i danniCaducazione del titolo giudiziale non definitivo nel corso dell’opposizione all’esecuzione e sede della domanda di danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c.
- 13 aprile 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileSe il giudice chiude in anticipo l’esecuzione, si reagisce solo con l’opposizione agli attiRimedio contro i provvedimenti di chiusura anticipata («estinzione atipica») del processo esecutivo: opposizione agli atti esecutivi o reclamo ex art. 630 c.p.c.
- 30 giugno 2025 · Corte di cassazione, Terza sezione civileOttenuta la sospensione, se nessuno avvia la causa di merito l’esecuzione si estingueOpposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. con sospensione concessa dal collegio in sede di reclamo e giudizio di merito non introdotto: estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c.
- 27 novembre 2023 · Corte di cassazione, Terza sezione civileSe il pignoramento dello stipendio non è mai stato notificato al debitore, la procedura non è mai iniziataPignoramento presso terzi del quinto dello stipendio, la cui notifica al debitore è stata restituita con la dicitura «sconosciuto all’indirizzo»: inesistenza o nullità della notifica, sanatoria con l’opposizione, opposizione all’ordinanza di assegnazione.
- 6 marzo 2024 · Tribunale di Palermo, Sesta sezione civileSe il creditore avvisa il terzo dopo la data dell’udienza, il pignoramento perde efficaciaReclamo ex art. 630 c.p.c. del Ministero debitore in un pignoramento presso terzi: avviso di iscrizione a ruolo notificato al terzo dopo l’udienza indicata nell’atto di pignoramento e inefficacia prevista dall’art. 543, quinto comma, c.p.c.
- 27 ottobre 2025 · Corte di cassazione, Terza sezione civileCopie senza attestazione di conformità: il pignoramento perde efficacia e non si può rimediareRinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.) sull’iscrizione a ruolo di un’espropriazione immobiliare con copie del precetto e del pignoramento prive di attestazione di conformità (artt. 557 e 543 c.p.c.): inefficacia del pignoramento o mera irregolarità sanabile.
- 1 dicembre 2025 · Corte di cassazione, Terza sezione civileSe il terzo tace, il credito si considera ammesso solo quando il pignoramento lo descrive con precisionePignoramento presso terzi generico e mancata dichiarazione del terzo: «atto integrativo del pignoramento» imposto dal giudice, ficta confessio (art. 548 c.p.c.), opposizione del terzo all’ordinanza di assegnazione.
- 18 ottobre 2024 · Tribunale di Milano, Terza sezione civileLo stipendio già pignorato alla fonte non si può pignorare di nuovo sul contoPignoramento contemporaneo del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro e delle somme presenti sulla carta su cui arrivano i quattro quinti residui (art. 545, ottavo comma, c.p.c.).
- 10 giugno 2024 · Tribunale di Torino, Ottava sezione civileConto cointestato: si presume che metà sia del debitore, ma l’altro titolare può provare che i soldi sono suoiPignoramenti presso terzi su conti cointestati fra la debitrice e una familiare: applicabilità degli artt. 599 ss. c.p.c., presunzione dell’art. 1298 c.c. e prova della titolarità esclusiva del saldo.
Le norme
- Art. 492-bis c.p.c.Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
- Art. 495 c.p.c.Conversione del pignoramento
- Art. 543 c.p.c.Forma del pignoramento
- Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabili
- Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo
- Art. 547 c.p.c.Dichiarazione del terzo
- Art. 548 c.p.c.Mancata dichiarazione del terzo
- Art. 553 c.p.c.Assegnazione e vendita di crediti
- Art. 615 c.p.c.Forma dell’opposizione
- Art. 617 c.p.c.Forma dell’opposizione
- Art. 624-bis c.p.c.Sospensione su istanza delle parti
Le parole della scheda
Le schede collegate
Aggiornata al 23 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.