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Scheda · Atto 2 di 6

Ti è arrivato un pignoramento dello stipendio o della pensione

Quanto si può trattenere, che cosa controllare e che cosa succede all’udienza.

Vale per te se il creditore ha pignorato lo stipendio, il salario o la pensione che ti spettano. Quando inizia l’esecuzione

Sei un consumatore? Le tutele in più, per esempio il controllo delle clausole abusive, sono nella scheda dell’Osservatorio consumatore.

Sei un garante? Le difese che hai come fideiussore sono nella scheda dell’Osservatorio fideiussioni.

Che cos’è

Con il pignoramento presso terzi il creditore blocca le somme che un altro soggetto ti deve. Per lo stipendio il terzo è il datore di lavoro, per la pensione l’ente che la paga. L’atto è notificato a te e al terzo.

Dal giorno della notifica il terzo deve custodire le somme pignorate e non può pagartele senza un ordine del giudice. Il vincolo copre il credito indicato nel precetto, aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per quelli da 1.100,01 a 3.200 euro e della metà per quelli superiori. Sullo stipendio e sulla pensione il pignoramento vale però soltanto entro i limiti di legge, descritti più sotto.

All’udienza il giudice dell’esecuzione, se risulta che il terzo ti deve quelle somme, assegna al creditore la parte pignorabile. Dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione il datore di lavoro o l’ente previdenziale la versa direttamente al creditore, fino a quando il debito non è estinto.

Come lo riconosci

L’atto ti arriva con la notifica dell’ufficiale giudiziario o per posta. Contiene la citazione a comparire davanti al giudice dell’esecuzione in una data precisa: annotala subito.

FAC-SIMILE
TRIBUNALE ORDINARIO DI [CITTÀ]
Ufficio esecuzioni mobiliari
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

[CREDITORE], in forza del [TITOLO ESECUTIVO] e del precetto notificato il [DATA], per il credito di € [IMPORTO],

PIGNORA le somme dovute da [DATORE DI LAVORO / ENTE PREVIDENZIALE] a [DEBITORE] a titolo di [STIPENDIO / PENSIONE], nei limiti di legge, con l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

INGIUNGE il debitore ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate.

AVVERTE il debitore che può chiedere la conversione del pignoramento e che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se proposta dopo l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o causa a lui non imputabile.

CITA [DEBITORE] a comparire all’udienza del [DATA] davanti al giudice dell’esecuzione di [CITTÀ].

INVITA il terzo a comunicare entro dieci giorni, con raccomandata o PEC, la dichiarazione delle somme di cui è debitore.

[Città], [data] · Avv. [NOME]

Fac-simile con dati inventati. L’impaginazione cambia da un avvocato all’altro.
  1. 1Il titolo e il precetto. L’atto deve indicare il credito, il titolo esecutivo e il precetto. Controlla che il pignoramento sia arrivato entro novanta giorni dalla notifica del precetto. Il termine resta sospeso se hai fatto opposizione al precetto o se il creditore ha chiesto la ricerca telematica dei tuoi beni.
  2. 2Il terzo e i limiti. Il terzo è il datore di lavoro o l’ente che paga la pensione. Il pignoramento vale solo entro i limiti di legge, che il giudice applica anche d’ufficio.
  3. 3Gli avvertimenti. L’atto deve avvertirti che puoi chiedere la conversione e che, dopo l’assegnazione, l’opposizione all’esecuzione di regola non è più ammessa.
  4. 4L’udienza. È il giorno in cui il giudice decide sull’assegnazione. Puoi partecipare con un avvocato e far valere le tue ragioni.
  5. 5La dichiarazione del terzo. Il terzo dichiara al creditore quanto ti deve. Se non la rende e, all’udienza successiva fissata dal giudice, non compare o si rifiuta di renderla, il credito indicato dal creditore si considera non contestato, purché sia identificabile.

Che cosa controllare subito

  1. 1

    Il limite sullo stipendio

    Per i tributi e per gli altri crediti ordinari si può pignorare fino a un quinto dello stipendio, del salario o delle altre indennità del rapporto di lavoro, comprese quelle dovute per il licenziamento. Per i crediti alimentari la misura è autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Se concorrono crediti di natura diversa, il totale pignorato non può superare la metà. Restano ferme le altre limitazioni previste da leggi speciali.

    Art. 545, commi da 3 a 6, c.p.c.

  2. 2

    Il limite sulla pensione

    Sulla pensione resta comunque libera una somma pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Solo la parte che supera questa soglia si può pignorare, nei limiti previsti per lo stipendio.

    Art. 545, comma 7, c.p.c.

  3. 3

    Se lo stipendio o la pensione arrivano sul conto

    Se le somme sono accreditate sul conto, il limite dipende dalla data dell’accredito. Quelle arrivate prima del pignoramento si possono pignorare solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Quelle arrivate dal giorno del pignoramento in poi seguono i limiti dello stipendio e della pensione. Le regole sul conto sono nella scheda sul pignoramento del conto corrente.

    Art. 545, comma 8, c.p.c.

  4. 4

    Se i limiti non sono rispettati

    Il pignoramento che supera i limiti è parzialmente inefficace. Il giudice lo rileva anche d’ufficio, ma conviene segnalarlo all’udienza.

    Art. 545, ultimo comma, c.p.c.

  5. 5

    Se il creditore non iscrive a ruolo la procedura

    Il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura entro trenta giorni dalla consegna dell’atto notificato. Entro l’udienza deve anche notificare al terzo l’avviso dell’iscrizione e depositarlo nel fascicolo. Se non lo fa, il pignoramento perde efficacia e gli obblighi del terzo cessano al più tardi alla data dell’udienza. Se paghi prima della scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo, il creditore deve comunicarlo subito a te e al terzo: gli obblighi del terzo cessano dal giorno in cui il terzo riceve la comunicazione.

    Art. 543 c.p.c.

  6. 6

    La conversione

    Prima che il giudice assegni le somme puoi chiedere di sostituire alle somme pignorate una somma pari a quanto devi al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, con interessi e spese, più le spese della procedura. Con l’istanza devi depositare almeno un sesto del credito del pignorante e degli intervenuti. La legge prevede le rate mensili, fino a quarantotto mesi, solo quando sono pignorati immobili o cose mobili, non quando sono pignorate somme. L’istanza si può presentare una sola volta.

    Art. 495 c.p.c.

Se i termini sono già passati

Se il giudice ha già assegnato le somme, il terzo paga direttamente il creditore fino a quando il debito non è estinto. L’ordinanza di assegnazione si contesta per i suoi vizi con l’opposizione agli atti esecutivi, entro venti giorni.

Dopo l’assegnazione l’opposizione all’esecuzione non è più ammessa, salvo che si fondi su fatti sopravvenuti o che tu dimostri di non averla potuta proporre prima per causa a te non imputabile. Dopo la dichiarazione del terzo i creditori non possono più chiedere, neppure tutti insieme, la sospensione della procedura.

Artt. 615, 617 e 624-bis c.p.c.

I termini

Che cosaEntro quandoFonte
Dichiarazione del terzo al creditoreEntro 10 giorni, con raccomandata o PECArt. 543 c.p.c.
Iscrizione a ruolo da parte del creditore, a pena di inefficacia del pignoramento30 giorni dalla consegna dell’atto notificatoArt. 543 c.p.c.
Conversione del pignoramentoPrima che sia disposta l’assegnazioneArt. 495 c.p.c.
Opposizione ai vizi dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione20 giorni dal giorno in cui l’atto è stato compiutoArt. 617 c.p.c.
Opposizione all’esecuzionePrima che sia disposta l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabileArt. 615 c.p.c.

I provvedimenti in archivio

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Le norme

Le parole della scheda

Le schede collegate

Aggiornata al 23 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.