Scheda · Atto 1 di 6
Ti è arrivato un atto di precetto
Che cosa controllare, entro quali termini e che cosa succede dopo.
Vale per te se hai ricevuto un precetto, come persona o come impresa. Quando inizia l’esecuzione
Sei un consumatore? Le tutele in più, per esempio il controllo delle clausole abusive, sono nella scheda dell’Osservatorio consumatore.
Sei un garante? Le difese che hai come fideiussore sono nella scheda dell’Osservatorio fideiussioni.
Che cos’è
Il precetto è l’atto con cui il creditore che ha già un titolo esecutivo, per esempio una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo o un contratto di mutuo stipulato dal notaio, ti intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, avvertendoti che in mancanza procederà a esecuzione forzata. Scaduto il termine, il creditore può iniziare il pignoramento.
Il precetto non è firmato dal giudice ma dall’avvocato del creditore, oppure dal creditore stesso. Se il pignoramento non inizia entro novanta giorni dalla notifica, il precetto perde efficacia e il creditore deve notificarne uno nuovo. Se proponi opposizione al precetto, il termine resta sospeso per tutta la durata del giudizio. Il termine resta sospeso anche se il creditore chiede la ricerca telematica dei tuoi beni.
Come lo riconosci
Il precetto può arrivare insieme al titolo esecutivo, scritto di seguito a questo, oppure da solo: in questo caso deve indicare la data in cui il titolo ti è stato notificato.
PREMESSO CHE [CREDITORE] è titolare del [DECRETO INGIUNTIVO N. ... / CONTRATTO DI MUTUO A ROGITO NOTAIO ...], notificato a [DEBITORE] il [DATA].
INTIMA a [DEBITORE] di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto la somma di € [IMPORTO], con avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata.
Capitale € [IMPORTO] · Interessi dal [DATA] al [DATA] € [IMPORTO] · Spese e compensi € [IMPORTO]
AVVERTE il debitore che può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
INDICA quale giudice competente per l’esecuzione il Tribunale di [CITTÀ] ed elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. [NOME], in [INDIRIZZO].
[Città], [data] · Avv. [NOME]
Il giorno [DATA] ho notificato il presente atto a [DEBITORE], residente in [INDIRIZZO].
- 1Il titolo esecutivo. Il precetto deve indicare il titolo e la data in cui ti è stato notificato, se la notifica è avvenuta separatamente.
- 2L’intimazione. Il termine per pagare non può essere inferiore a dieci giorni. Prima che il termine sia scaduto, il creditore non può pignorare, salvo un’autorizzazione del giudice per pericolo nel ritardo.
- 3Il conteggio. Controlla le voci una per una: capitale, interessi, periodo di calcolo e spese devono corrispondere al titolo.
- 4L’avvertimento sul sovraindebitamento. È un contenuto che la legge impone al precetto. Secondo la Cassazione, però, se manca il precetto non è nullo: si tratta di una mera irregolarità.
- 5Il giudice competente. Il precetto deve indicare il giudice competente per l’esecuzione. Se l’indicazione manca, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato.
- 6La relata di notifica. Da quel giorno si contano i dieci giorni per pagare, i venti giorni per contestare i vizi formali e i novanta giorni di efficacia del precetto.
Che cosa controllare subito
- 1
Il titolo su cui si fonda
Verifica quale titolo è indicato e che ti sia stato notificato prima del precetto o insieme a esso. Se il titolo è un contratto di mutuo fondiario, la legge esclude l’obbligo di notificartelo: il precetto può arrivare da solo. Il creditore non può procedere senza un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Artt. 474, 479 e 480 c.p.c. · Art. 41 TUB
- 2
Se il titolo è un contratto di mutuo
Il mutuo stipulato dal notaio è titolo esecutivo se la somma è stata messa effettivamente a tua disposizione e ti sei obbligato in modo univoco, espresso e incondizionato a restituirla. Basta anche una semplice operazione contabile. Secondo le Sezioni Unite vale anche quando la somma è stata lasciata in deposito o in pegno presso la banca, da svincolare al verificarsi di quanto pattuito. Il titolo manca se il contratto esclude espressamente l’obbligo di restituzione. Se la banca non ha svincolato la somma, puoi farlo valere contestando il suo diritto di procedere.
Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968
- 3
Il conteggio
La somma intimata deve corrispondere al titolo. Interessi calcolati con tassi diversi da quelli previsti dal titolo, o per periodi non dovuti, si contestano con l’opposizione al precetto. Se contesti solo una parte della somma e ci sono gravi motivi, il giudice sospende l’efficacia esecutiva del titolo soltanto per quella parte.
Art. 615 c.p.c.
- 4
La forma dell’atto
Il precetto deve indicare, a pena di nullità, le parti e la data di notifica del titolo, se è avvenuta separatamente. Deve contenere anche l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e l’avvertimento sulla possibilità di rimediare al sovraindebitamento. Secondo la Cassazione la mancanza di questo avvertimento è una mera irregolarità e non rende nullo il precetto. I vizi di forma si contestano entro venti giorni dalla notifica, con l’opposizione agli atti esecutivi.
Artt. 480 e 617 c.p.c. · Cass., sez. III, 26 luglio 2022, n. 23343
- 5
Se il precetto arriva da chi ha comprato il credito
Il credito può essere stato ceduto dalla banca a un’altra società, per esempio con una cessione in blocco. Se contesti in modo specifico la cessione, chi ti intima il precetto deve provare di essere davvero il titolare del credito: l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non basta a dimostrare il contratto. La contestazione va però fatta in modo preciso e subito, nell’atto con cui proponi l’opposizione. Se la sollevi più tardi, per esempio soltanto in appello o negli ultimi scritti difensivi, il giudice non la esamina e la cessione resta non contestata.
Cass., sez. III, ord. n. 17944/2023 · Cass., sez. III, ord. n. 9226/2022 · Cass., sez. III, ord. n. 23433/2026
- 6
Se fai opposizione al precetto
L’opposizione al precetto non impedisce da sola il pignoramento: sospende soltanto il termine di novanta giorni entro cui il creditore deve iniziare l’esecuzione. Per fermare il pignoramento devi chiedere al giudice, con la stessa opposizione, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo. Il giudice la sospende se ci sono gravi motivi.
Artt. 481 e 615, comma 1, c.p.c. · Cass., sez. III, 26 gennaio 2022, n. 2347
Se i termini sono già passati
Se i dieci giorni sono passati senza pagamento, il creditore può pignorare entro novanta giorni dalla notifica del precetto, salvo che il termine sia rimasto sospeso per la tua opposizione o per la ricerca telematica dei beni. Puoi ancora contestare il suo diritto di procedere: prima del pignoramento con l’opposizione al precetto, dopo con l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione. Questa opposizione di regola non è più ammessa dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione. I vizi formali del precetto, invece, si contestano entro venti giorni dalla notifica.
Se sei un consumatore e il titolo è un decreto ingiuntivo non opposto, hai una tutela in più: la trovi nella scheda sul precetto dell’Osservatorio consumatore.
Artt. 481, 615 e 617 c.p.c.
I termini
| Che cosa | Entro quando | Fonte |
|---|---|---|
| Pagamento della somma intimata | Non meno di 10 giorni dalla notifica | Artt. 480 e 482 c.p.c. |
| Opposizione ai vizi formali del titolo o del precetto | 20 giorni dalla notifica | Art. 617 c.p.c. |
| Inizio del pignoramento, altrimenti il precetto perde efficacia | 90 giorni dalla notifica, sospesi in caso di opposizione o di ricerca telematica dei beni | Artt. 481 e 492-bis c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione, se il pignoramento è iniziato | Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabile | Art. 615 c.p.c. |
I provvedimenti in archivio
Tutto l'archivio →- 22 giugno 2023 · Corte di cassazione, Terza sezione civileL’avviso in Gazzetta Ufficiale non prova che il credito sia stato davvero cedutoOpposizione a precetto intimato dall’ultimo di tre cessionari successivi: differenza fra notifica della cessione e prova del contratto, valore dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
- 5 ottobre 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileSe il credito può rientrare in più cessioni, il giudice deve spiegare perché proprio in quellaOpposizione all’esecuzione immobiliare promossa dalla banca cedente quale mandataria della società di cartolarizzazione: inclusione del credito nella cessione in blocco e prova per presunzioni.
- 2 giugno 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileAffermare nel precetto di essere cessionari non basta: la prova va data in primo gradoOpposizione all’esecuzione immobiliare promossa da una banca diversa da quella mutuante: titolarità come questione di merito, onere della prova, avviso di cessione prodotto in appello.
- 16 novembre 2023 · Corte di cassazione, Prima sezione civileSe la banca ha ceduto il credito, per agire deve provare di averlo riacquistato o di agire per il cessionarioOpposizione al precetto per un mutuo fondiario intimato da una banca che aveva ceduto il credito a una società di cartolarizzazione: contestazione della titolarità sollevata nella memoria di replica, mera difesa e rilievo d’ufficio.
- 17 luglio 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileLa contestazione della cessione deve essere precisa e tempestiva, altrimenti l’avviso può bastareOpposizione all’esecuzione immobiliare con cessionaria intervenuta in appello ex art. 111 c.p.c.: quando sorge l’onere del cessionario di provare l’inclusione del credito e con quali documenti.
- 22 marzo 2022 · Corte di cassazione, Terza sezione civileNell’opposizione la contestazione della cessione va proposta con l’atto introduttivoOpposizione al precetto intimato dal rappresentante della società cessionaria di un credito portato da decreto ingiuntivo: contestazione della prova della cessione proposta per la prima volta in appello.
- 20 giugno 2025 · Corte d’appello di Bari, Prima sezione civileLa catena di avvisi in Gazzetta Ufficiale non prova la titolarità dell’ultimo cessionarioOpposizione al precetto per due mutui fondiari intimato dall’ultima cessionaria di una serie di cessioni in blocco: valore probatorio degli avvisi e rilevanza del ricorso d’urgenza contro le segnalazioni in Centrale dei rischi.
- 6 maggio 2026 · Tribunale di PratoSe i documenti del creditore si contraddicono, la titolarità non è provataOpposizione al precetto e al pignoramento presso terzi promossi, tramite una mandataria, dalla cessionaria dei crediti deteriorati di una banca in liquidazione coatta amministrativa: prova della catena dei trasferimenti, procura, mancata iscrizione del servicer all’albo dell’art. 106 TUB.
- 4 febbraio 2025 · Corte di cassazione, Prima sezione civileSe il credito è ceduto dopo il precetto ma prima del pignoramento, il cedente non può pignorareOpposizione all’esecuzione immobiliare promossa dalla banca cedente: cessione del credito intervenuta prima che la notifica del precetto si perfezionasse per il debitore e prima del pignoramento, applicabilità dell’art. 111 c.p.c.
- 21 luglio 2023 · Corte di cassazione, Terza sezione civileLa banca che ha ceduto il credito può agire per il cessionario solo con procura scritta e spendendone il nomeOpposizione all’esecuzione contro tre espropriazioni immobiliari avviate in proprio dalla banca dopo la cessione in blocco: rappresentanza del cessionario, procura scritta ex art. 77 c.p.c., contemplatio domini.
- 13 aprile 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileIl precetto è nullo solo se manca ogni elemento per calcolare la somma: se chiede troppo, vale per il dovutoNullità del precetto per indeterminatezza della somma (art. 480, primo comma, c.p.c.) e conseguenze dell’intimazione di una somma eccessiva.
- 26 luglio 2022 · Corte di cassazione, Terza sezione civileSenza l’avvertimento sul sovraindebitamento il precetto non è nullo: è una mera irregolaritàConseguenze dell’omesso avvertimento sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 480, secondo comma, secondo periodo, c.p.c.).
- 27 aprile 2023 · Corte di cassazione, Terza sezione civileSenza la notifica del titolo il precetto è nullo, anche se il debitore si è difeso nel meritoOmessa notifica del titolo esecutivo prima del precetto (mutuo ipotecario qualificato come ordinario) e sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- 18 marzo 2024 · Corte di cassazione, Terza sezione civileMutuo non più fondiario per giudicato: il titolo va notificato prima del precetto. Il servicer non iscritto all’albo non invalida gli attiLimiti dell’esonero dalla notifica del titolo (art. 41, comma 1, TUB) e rilevanza della mancata iscrizione all’albo dell’art. 106 TUB del soggetto incaricato del recupero.
- 26 gennaio 2022 · Corte di cassazione, Terza sezione civileL’opposizione al precetto non impedisce il pignoramento: per fermarlo serve la sospensioneEffetti dell’opposizione a precetto sul termine di novanta giorni (art. 481, secondo comma, c.p.c.) e rimedio contro il pignoramento eseguito quando, secondo il debitore, il precetto aveva perso efficacia.
- 24 giugno 2024 · Corte di cassazione, Prima sezione civileIl mutuo dal notaio con erogazione successiva non è titolo esecutivo senza l’atto pubblico di erogazione e quietanzaIdoneità come titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) del mutuo notarile privo dell’atto pubblico di erogazione e quietanza, posto a base dell’intervento di un creditore nell’espropriazione immobiliare: opposizione all’ammissione alla distribuzione del ricavato.
- 6 marzo 2025 · Corte di cassazione, Sezioni Unite civiliMutuo con la somma in deposito presso la banca come titolo esecutivoRinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa: idoneità a fondare l’esecuzione del mutuo con contestuale costituzione della somma in deposito o pegno irregolare presso il mutuante.
- 12 gennaio 2021 · Corte di cassazione, Terza sezione civileDecreto ingiuntivo revocato con condanna a una somma minore: il pignoramento resta valido solo per quella sommaEffetti sull’opposizione all’esecuzione della revoca del decreto ingiuntivo non definitivo con condanna a somma diversa (art. 653 c.p.c.) e applicabilità del principio di non contestazione nel processo esecutivo.
- 29 maggio 2026 · Corte di cassazione, Terza sezione civileI vizi formali del precetto si contestano entro venti giorni dalla notifica, non dopo il pignoramentoTermine dell’opposizione agli atti preventiva contro il precetto, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. e interesse all’opposizione dopo la chiusura dell’espropriazione presso terzi.
- 5 settembre 2022 · Corte di cassazione, Terza sezione civileContro un decreto ingiuntivo non opposto non si possono far valere i pagamenti anteriori al decretoQualificazione dell’opposizione con cui si contestano le somme del precetto e limiti delle difese opponibili a un titolo giudiziale definitivo.
- 21 settembre 2021 · Corte di cassazione, Sezioni Unite civiliSe il titolo cade durante l’esecuzione: chi paga le spese e dove si chiedono i danniCaducazione del titolo giudiziale non definitivo nel corso dell’opposizione all’esecuzione e sede della domanda di danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c.
Le norme
- Art. 474 c.p.c.Titolo esecutivo
- Art. 479 c.p.c.Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
- Art. 480 c.p.c.Forma del precetto
- Art. 481 c.p.c.Cessazione dell’efficacia del precetto
- Art. 482 c.p.c.Termine ad adempiere
- Art. 492-bis c.p.c.Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
- Art. 615 c.p.c.Forma dell’opposizione
- Art. 617 c.p.c.Forma dell’opposizione
- Art. 41 TUBProcedimento esecutivo
Le parole della scheda
Le schede collegate
Aggiornata al 23 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.