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Scheda · Atto 1 di 6

Ti è arrivato un atto di precetto

Che cosa controllare, entro quali termini e che cosa succede dopo.

Vale per te se hai ricevuto un precetto, come persona o come impresa. Quando inizia l’esecuzione

Sei un consumatore? Le tutele in più, per esempio il controllo delle clausole abusive, sono nella scheda dell’Osservatorio consumatore.

Sei un garante? Le difese che hai come fideiussore sono nella scheda dell’Osservatorio fideiussioni.

Che cos’è

Il precetto è l’atto con cui il creditore che ha già un titolo esecutivo, per esempio una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo o un contratto di mutuo stipulato dal notaio, ti intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, avvertendoti che in mancanza procederà a esecuzione forzata. Scaduto il termine, il creditore può iniziare il pignoramento.

Il precetto non è firmato dal giudice ma dall’avvocato del creditore, oppure dal creditore stesso. Se il pignoramento non inizia entro novanta giorni dalla notifica, il precetto perde efficacia e il creditore deve notificarne uno nuovo. Se proponi opposizione al precetto, il termine resta sospeso per tutta la durata del giudizio. Il termine resta sospeso anche se il creditore chiede la ricerca telematica dei tuoi beni.

Come lo riconosci

Il precetto può arrivare insieme al titolo esecutivo, scritto di seguito a questo, oppure da solo: in questo caso deve indicare la data in cui il titolo ti è stato notificato.

FAC-SIMILE
[CREDITORE] contro [DEBITORE]
Rappresentato e difeso dall’Avv. [NOME]
ATTO DI PRECETTO

PREMESSO CHE [CREDITORE] è titolare del [DECRETO INGIUNTIVO N. ... / CONTRATTO DI MUTUO A ROGITO NOTAIO ...], notificato a [DEBITORE] il [DATA].

INTIMA a [DEBITORE] di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto la somma di € [IMPORTO], con avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata.

Capitale € [IMPORTO] · Interessi dal [DATA] al [DATA] € [IMPORTO] · Spese e compensi € [IMPORTO]

AVVERTE il debitore che può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

INDICA quale giudice competente per l’esecuzione il Tribunale di [CITTÀ] ed elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. [NOME], in [INDIRIZZO].

[Città], [data] · Avv. [NOME]

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno [DATA] ho notificato il presente atto a [DEBITORE], residente in [INDIRIZZO].

Fac-simile con dati inventati. L’impaginazione cambia da un avvocato all’altro.
  1. 1Il titolo esecutivo. Il precetto deve indicare il titolo e la data in cui ti è stato notificato, se la notifica è avvenuta separatamente.
  2. 2L’intimazione. Il termine per pagare non può essere inferiore a dieci giorni. Prima che il termine sia scaduto, il creditore non può pignorare, salvo un’autorizzazione del giudice per pericolo nel ritardo.
  3. 3Il conteggio. Controlla le voci una per una: capitale, interessi, periodo di calcolo e spese devono corrispondere al titolo.
  4. 4L’avvertimento sul sovraindebitamento. È un contenuto che la legge impone al precetto. Secondo la Cassazione, però, se manca il precetto non è nullo: si tratta di una mera irregolarità.
  5. 5Il giudice competente. Il precetto deve indicare il giudice competente per l’esecuzione. Se l’indicazione manca, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato.
  6. 6La relata di notifica. Da quel giorno si contano i dieci giorni per pagare, i venti giorni per contestare i vizi formali e i novanta giorni di efficacia del precetto.

Che cosa controllare subito

  1. 1

    Il titolo su cui si fonda

    Verifica quale titolo è indicato e che ti sia stato notificato prima del precetto o insieme a esso. Se il titolo è un contratto di mutuo fondiario, la legge esclude l’obbligo di notificartelo: il precetto può arrivare da solo. Il creditore non può procedere senza un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

    Artt. 474, 479 e 480 c.p.c. · Art. 41 TUB

  2. 2

    Se il titolo è un contratto di mutuo

    Il mutuo stipulato dal notaio è titolo esecutivo se la somma è stata messa effettivamente a tua disposizione e ti sei obbligato in modo univoco, espresso e incondizionato a restituirla. Basta anche una semplice operazione contabile. Secondo le Sezioni Unite vale anche quando la somma è stata lasciata in deposito o in pegno presso la banca, da svincolare al verificarsi di quanto pattuito. Il titolo manca se il contratto esclude espressamente l’obbligo di restituzione. Se la banca non ha svincolato la somma, puoi farlo valere contestando il suo diritto di procedere.

    Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968

  3. 3

    Il conteggio

    La somma intimata deve corrispondere al titolo. Interessi calcolati con tassi diversi da quelli previsti dal titolo, o per periodi non dovuti, si contestano con l’opposizione al precetto. Se contesti solo una parte della somma e ci sono gravi motivi, il giudice sospende l’efficacia esecutiva del titolo soltanto per quella parte.

    Art. 615 c.p.c.

  4. 4

    La forma dell’atto

    Il precetto deve indicare, a pena di nullità, le parti e la data di notifica del titolo, se è avvenuta separatamente. Deve contenere anche l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e l’avvertimento sulla possibilità di rimediare al sovraindebitamento. Secondo la Cassazione la mancanza di questo avvertimento è una mera irregolarità e non rende nullo il precetto. I vizi di forma si contestano entro venti giorni dalla notifica, con l’opposizione agli atti esecutivi.

    Artt. 480 e 617 c.p.c. · Cass., sez. III, 26 luglio 2022, n. 23343

  5. 5

    Se il precetto arriva da chi ha comprato il credito

    Il credito può essere stato ceduto dalla banca a un’altra società, per esempio con una cessione in blocco. Se contesti in modo specifico la cessione, chi ti intima il precetto deve provare di essere davvero il titolare del credito: l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non basta a dimostrare il contratto. La contestazione va però fatta in modo preciso e subito, nell’atto con cui proponi l’opposizione. Se la sollevi più tardi, per esempio soltanto in appello o negli ultimi scritti difensivi, il giudice non la esamina e la cessione resta non contestata.

    Cass., sez. III, ord. n. 17944/2023 · Cass., sez. III, ord. n. 9226/2022 · Cass., sez. III, ord. n. 23433/2026

  6. 6

    Se fai opposizione al precetto

    L’opposizione al precetto non impedisce da sola il pignoramento: sospende soltanto il termine di novanta giorni entro cui il creditore deve iniziare l’esecuzione. Per fermare il pignoramento devi chiedere al giudice, con la stessa opposizione, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo. Il giudice la sospende se ci sono gravi motivi.

    Artt. 481 e 615, comma 1, c.p.c. · Cass., sez. III, 26 gennaio 2022, n. 2347

Se i termini sono già passati

Se i dieci giorni sono passati senza pagamento, il creditore può pignorare entro novanta giorni dalla notifica del precetto, salvo che il termine sia rimasto sospeso per la tua opposizione o per la ricerca telematica dei beni. Puoi ancora contestare il suo diritto di procedere: prima del pignoramento con l’opposizione al precetto, dopo con l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione. Questa opposizione di regola non è più ammessa dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione. I vizi formali del precetto, invece, si contestano entro venti giorni dalla notifica.

Se sei un consumatore e il titolo è un decreto ingiuntivo non opposto, hai una tutela in più: la trovi nella scheda sul precetto dell’Osservatorio consumatore.

Artt. 481, 615 e 617 c.p.c.

I termini

Che cosaEntro quandoFonte
Pagamento della somma intimataNon meno di 10 giorni dalla notificaArtt. 480 e 482 c.p.c.
Opposizione ai vizi formali del titolo o del precetto20 giorni dalla notificaArt. 617 c.p.c.
Inizio del pignoramento, altrimenti il precetto perde efficacia90 giorni dalla notifica, sospesi in caso di opposizione o di ricerca telematica dei beniArtt. 481 e 492-bis c.p.c.
Opposizione all’esecuzione, se il pignoramento è iniziatoPrima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o causa a te non imputabileArt. 615 c.p.c.

I provvedimenti in archivio

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Le norme

Le parole della scheda

Le schede collegate

Aggiornata al 23 ottobre 2026. La scheda descrive le regole generali e non sostituisce l'esame del singolo caso.